STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“BANDA LARGA”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l’associazione “Banda Larga” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e ambientale.

Art. 2

L’Associazione ha sede attualmente in Staranzano, via Dobbia 3 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L’Associazione non ha scopo di lucro; gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Art. 3

La durata dell’Associazione è illimitata.

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 4

L’Associazione “Banda Larga” è un’Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
L’Associazione “Banda Larga” ha per scopi la promozione di una cultura della pace, della non violenza e della convivenza civile, di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini anche in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, di favorire l’incontro fra generazioni diverse.
Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione si propone in particolare l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative Socio educative – anche nella logica dell’educazione fra pari – culturali e ricreative volte al miglioramento della qualità della vita delle persone. Si intende altresì attivare un approccio multiculturale valorizzando le identità linguistiche, e culturali presenti sul territorio anche promuovendo relazioni con analoghe associazioni italiane e straniere.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

I SOCI

Art. 5

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:
– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7

La qualità di Socio si perde per:
− Decesso;
− Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
− Dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
− Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, o che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 8

Gli organi dell’associazione sono:
– L’assemblea dei soci;
– Il comitato direttivo;
– Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata
1. quando il Direttivo lo ritenga necessario;
2. quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Le deliberazioni dell’assemblea sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria
3. elegge il Presidente
4. elegge il Comitato Direttivo;
5. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
6. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
7. fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
8. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
9. approva il programma annuale dell’associazione.

L’assemblea straordinaria
1. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
2. scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 12

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno uno dei membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Articolo 14

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 16

Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
− – predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
− – redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
− – vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
− – determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
− – emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal Vicepresidente.

I MEZZI FINANZIARI

Art. 17

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
− dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
− da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
− da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
− contributi di organismi internazionali;
− entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
I fondi dell’associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
− beni mobili ed immobili:
− donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

BILANCIO

Art. 18

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall’assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 19

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 20

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.